Donne vittime di violenza e congedo indennizzato

L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

Possono avvalersi dell’astensione al lavoro:

• lavoratrici dipendenti;
• apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
• lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
• lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
• lavoratrici autonome;
• lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Per fruire del congedo e dell’indennità occorre che la lavoratrice sia inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità.

A presto

MN