L’obbligo di firma o, meglio, di presentazione alla polizia giudiziaria, è una misura cautelare personale coercitiva prevista espressamente all’art. 282 del codice di rito. In buona sostanza accade che il Giudice, nelle more di un procedimento penale, ordina all’imputato di presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria nei giorni e nelle ore da lui indicate.
Il fine è certamente quello di sottoporre il reo ad un controllo costante ed evitare che egli si possa dare alla fuga.
Solitamente il Giudice, nel disporre la misura, tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto, evitando che l’obbligo di presentazione alla polizia possa interferire eccessivamente sulla vita dell’imputato. Dunque prenderà in considerazione il domicilio dell’imputato, la sua attività lavorativa e le sue condizioni familiari.
QUANDO VIENE EMESSA LA MISURA?
L’obbligo di firma viene disposto dal giudice quando a suo carico ci sono gravi indizi di colpevolezza per il reato contestatogli e altresì quando sussiste il concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga.
COSA ACCADE IN CASO DI VIOLAZIONE?
Si ha violazione della misura non soltanto quando la persona obbligata non si presenta ma anche quando tarda rispetto all’orario stabilito dal giudice. In tali casi la polizia giudiziaria segnalerà la violazione al magistrato competente che potrà emettere un’ordinanza con la quale verrà disposta una misura cautelare più gravosa e maggiormente limitativa della libertà personale, come ad esempio gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere. A ciò si aggiunga il fatto che la violazione della misura sarà motivo di contestazione nel procedimento cautelare a suo carico.
A presto
MN