Sono ormai alla mercè della cronaca quotidiana i casi di chi, dichiarando il falso, ottiene il noto sussidio. Per ottenere il reddito di cittadinanza, infatti, occorre compilare un’autodichiarazione dove si attesta:
1) Lo stato di disoccupazione
2) Un Isee familiare inferiore ad € 9.360
3) Un patrimonio immobiliare non superiore ad € 30.000 (esclusa la prima casa)
4) Un patrimonio mobiliare inferiore ad € 6.000
5) Mancato possesso di autovetture immatricolate da meno di 6 mesi o con cilindrata su periore a 1.600 cc o motoveicoli immatricolati nel biennio precedente o con cilindrata maggiore di 250 cc.
Cosa accade dunque per chi falsamene dichiari di possedere tali requisiti?
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) è l’atto istitutivo del Reddito di cittadinanza e prevede, all’art. 7, due figure autonome di reato per chi indebitamente consegue il beneficio, pur non possedendone i requisiti.
1- E’ punito con la reclusione da 2 a 6 anni colui che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui sopra, rende o utilizza dichiarazione o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omette informazioni dovute;
2- E’ punito con la reclusione da 1 a 3 anni chi, ottenuto legittimamente il beneficio, omette di comunicare delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altri informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di legge.
E’ importante sapere infatti che i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza devono sussistere non solo al momento della domanda ma devono persistere per tutto il periodo di erogazione del beneficio. Dunque è imposto al contribuente di dichiarare periodicamente le variazioni reddituali. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la mancata comunicazione comporterà la configurazione del reato anche se i dati non comunicati non incidono sulle condizioni di reddito e dunque permarrebbe comunque il diritto a percepire il beneficio (Cass. sent. n. 2402/2021). Ciò in quanto “Non può essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere. Il reddito di cittadinanza è un meccanismo di riequilibrio sociale, il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza”.
A presto
MN