Esistono alcune categorie professionali tenute al rispetto del segreto professionale, ovverosia al divieto di rivelare a terzi informazioni assunte nell’ambito della propria attività lavorativa. Tra i tanti possiamo ricordare i medici, i farmacisti, gli avvocati, i ministri di culto.
L’obbligo di mantenere il segreto professionale, previsto per legge e nella maggior parte delle ipotesi anche dalla deontologia, è così pregnante che per le medesime figure professionali la legge (art. 200 c.p.p.) prevede espressamente l’esonero dall’obbligo di testimoniare nei processi, quando le dichiarazioni testimoniali potrebbero consistere nella rivelazione di informazioni coperte dal segreto.
Ma cosa accade se si viola il divieto?
L’art. 622 del codice penale disciplina il reato di “Rivelazione di segreto professionale”. La norma punisce la condotta di chi, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, prevedendo una pena alternativa della reclusione fino a un anno o della multa da euro 30 a 516.
E’ importante comprendere, dunque, che il reato si configura non solo quando viene ingiustamente comunicato a terzi un segreto professionale ma anche quando il professionista si giova di tale informazione per trarne un vantaggio proprio o altrui.
Come tutelarsi dal professionista che rivela il segreto professionale?
Poiché il reato è procedibile soltanto a querela, occorre che la persona offesa dalla rivelazione del segreto professionale si rechi, entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto, presso le Autorità per sporgere querela e, pertanto, chieda che l’autore dell’illecito venga perseguito. Potrà poi domandare il risarcimento del danno nelle more del procedimento penale costituendosi parte civile per mezzo del proprio difensore.
A presto
MN