L’arresto in flagranza è un provvedimento disposto dalla polizia giudiziaria ed ha la finalità di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che il medesimo venga portato a conseguenze ulteriori.
La situazione di flagranza che permette l’esercizio del potere di arresto si ha quando qualcuno viene colto nell’atto di commettere il reato. Ad ogni modo la legge prevede la possibilità di arrestare l’autore di un fatto di reato anche nelle ipotesi di “quasi flagranza”, ovverosia quando costui, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.
Ma per quali reati può avvenire un arresto in flagranza?
Non tutti i fatti costituenti reato possono legittimare un arresto in flagranza: la legge dispone dei casi nei quali quest’ultimo deve avvenire obbligatoriamente ed altre ipotesi per le quali tale possibilità è rimessa alla discrezionalità dell’ufficiale o agente di polizia, il quale deve valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. In particolare:
1) Arresto obbligatorio: in presenza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni e comunque per i delitti di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, furto aggravato, rapina, estorsione, pornografia minorile e altri);
2) Arresto facoltativo: in presenza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ma anche in presenza di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, oltrechè i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale volontaria, furto, danneggiamento aggravato, truffa, corruzione di minorenni ed evasione.
Ma cosa accade dopo che l’arrestato viene condotto presso la casa circondariale?
L’arresto è un provvedimento provvisorio e temporaneo che, per avere validità, necessita della convalida di un Giudice. Suddividiamo il procedimento di convalida in tre fasi:
1) La prima fase: Gli agenti che hanno eseguito l’arresto consegnano all’arrestato una comunicazione scritta contenente i suoi diritti tra i quali la facoltà di nominare un difensore di fiducia e di ottenere informazioni in merito all’accusa, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e del diritto di essere portato davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore.
Gli stessi agenti devono poi provvedere a porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre le 24 ore, a pena di invalidità dell’arresto. Ciò concretamente avviene trasmettendo al pubblico ministero il verbale dell’arresto anche per via telematica.
2) La seconda fase: Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato dando avviso al difensore, che ha la facoltà di essere presente all’atto. In questa fase il pubblico ministero può ordinare la liberazione dell’arrestato soltanto se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore o quando sono decorsi i termini per porre l’arrestato a sua disposizione.
3) La terza fase: Il pubblico ministero chiede al Giudice la convalida dell’arresto. Quest’ultimo fissa al più presto un’udienza e comunque non oltre le 48 ore successive. L’udienza si svolge in camera di consiglio (a porte chiuse) con la partecipazione necessaria del difensore. Se la persona arrestata decide di presentarsi deve essere interrogata dal Giudice, il quale una volta verificata la legittimità dell’arresto, lo convalida. Dunque l’arresto cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato è stato posto a disposizione del Giudice.
Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice valuta se sussistono i presupposti per applicare una misura cautelare come, ad esempio, la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari. L’ordinanza che verrà emessa sarà impugnabile presso il Tribunale delle Libertà.
Ad ogni modo i due accertamenti (quello sulla convalida e quello sulla misura cautelare) sono indipendenti fra loro. Ciò significa che il Giudice potrebbe convalidare l’arresto ma non applicare alcuna misura cautelare. Oppure, viceversa, potrebbe negare la convalida ma disporre egualmente una misura cautelare.
A presto
MN