AUTO E ATTI VANDALICI: COSA FARE?

Se ci si accorgesse che la propria auto è stata danneggiata, occorrerebbe anzitutto distinguere se il danno arrecato sia conseguenza di un sinistro oppure di un atto volontario. Questo perché, nel primo caso, il proprietario del mezzo avrebbe soltanto la possibilità, qualora individuato l’autore del danneggiamento, di chiedere il risarcimento del danno in sede civile. Nella seconda ipotesi, qualora il danno arrecato fosse frutto di un atto vandalico, di ritorsione o intimidazione, potrebbe configurare un illecito perseguibile penalmente.

Ma quando, di preciso, il danneggiamento di un’auto configura reato?

Il danneggiamento intenzionale, previsto all’art. 635 del codice penale, è stato depenalizzato nel 2016. Ciò significa che non è più considerato reato ma un illecito amministrativo, al quale consegue una sanzione pecuniaria che va da € 100 a € 8.000 e l’obbligazione al risarcimento del danno.
Diverso è il caso in cui, però, il danneggiamento sia aggravato dalla violazione della fede pubblica ai sensi dell’art. 625 n. 7 del codice penale, ovverosia nel caso in cui si danneggi volontariamente un bene altrui, esposto in luogo pubblico. Ebbene se, in queste circostanze, qualcuno danneggiasse intenzionalmente l’oggetto, per l’appunto, affidato alla collettività, verrebbe violata la fede pubblica, cioè la fiducia riposta nel rispetto delle cose altrui.
E’ chiaro dunque che integra reato la condotta di chi compie atti vandalici su di un’auto in sosta o parcheggiata nella pubblica via ma anche in un parcheggio privato aperto al pubblico. Lo ha chiarito espressamente la Corte di Cassazione precisando che, in questo caso, ricorre proprio l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Come tutelarsi a seguito degli atti vandalici?
E’ importante anzitutto verificare che l’assicurazione stipulata per l’auto danneggiata copra anche il rischio di atti vandalici e, se del caso, aprire immediatamente il sinistro con la Compagnia di assicurazioni.
In ogni caso, sia che l’autore dell’illecito sia noto che nell’ipotesi contraria, occorre sapere che si ha diritto a presentare denuncia presso le Autorità. Ciò consentirebbe di perseguire penalmente l’autore dell’illecito e, qualora reso noto, domandarne la condanna penale per gli atti compiuti e il risarcimento del danno arrecato.

A presto
MN

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