GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON INCIDENTE

Come spesso accade, chi, sottoposto ad accertamento, viene colto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo, beneficia della possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità in luogo della sanzione, così da estinguere il reato e non scontarne gli effetti penali.
Non tutti sanno, però, che tale rito premiale è precluso al conducente in stato di ebbrezza che abbia provocato un incidente. Appare utile precisare che la legge, con il termine “incidente” indica non solo un sinistro stradale con altro utente della strada ma anche un’autonoma “fuoriuscita” di strada, la perdita di controllo del proprio veicolo.

Ebbene tale circostanza non consente al pubblico ministero di richiedere al Giudice l’emissione di un decreto penale con condanna ai lavori di pubblica utilità. Di conseguenza, in casi del genere, è probabile venga emesso un decreto penale con condanna a pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena. Ciò significa che, decorsi 2 anni dal decreto, ne conseguirà l’estinzione del reato se il soggetto non commetterà un nuovo reato della stessa indole. Quanto alle sanzioni amministrative della revoca o sospensione della patente, queste dovranno essere eseguite, senza alcun tipo di “sconti”.
Tuttavia occorre sapere che, in ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente, il codice di rito permette, una volta soltanto e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, la possibilità di accedere ad altro rito premiale: la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’ammissione a tale modalità alternativa di definizione del processo comporta non solo benefici dal punto di vista sostanziale, prevedendo l’estinzione del reato per esito positivo della prova, ma anche risvolti concreti sotto il profilo amministrativo.
In effetti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 24 aprile 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art. 224 ter co. 6 C.d.s.) che dispone la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza, nella parte in cui non prevede la restituzione del mezzo all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Ma non è tutto. La Suprema Corte è tornata sul punto proprio il 30 giugno 2022, con la sentenza n. 163, dichiarando altresì l’illegittimità costituzionale della disposizione (art. 224 co. 3 C.d.s.) relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nella parte in cui non prevede che all’esito positivo della prova la sospensione della patente debba essere dimezzata, al pari di quello che accadrebbe nelle ipotesi meno gravi nelle quali l’imputato può essere ammesso ai lavori di pubblica utilità.
Ne consegue che, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali, la sospensione del procedimento con messa alla prova appare, allo stato, il rito processuale dagli aspetti più vantaggiosi per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza. Infatti, anche se l’esito positivo della prova nulla può in ordine all’eventuale revoca della patente, che rimane di competenza prefettizia, comunque consente l’estinzione immediata del reato con contestuale restituzione del mezzo sequestrato e dimezzamento della sospensione della patente.

A presto
MN

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