COME SI PAGA UNA PENA PECUNIARIA?

L’esecuzione delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento rientra in quelle ipotesi in cui il pubblico ministero attiva la procedura esecutiva mediante trasmissione degli atti ad altre autorità.
Può accadere che, in esecuzione di una sentenza o decreto penale di condanna, si sia tenuti al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di pena o spese di giustizia.
In questo caso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, notifica al condannato l’invito al pagamento, che contiene l’intimazione di pagare entro il termine di 30 giorni e di depositare la ricevuta di versamento entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

Se il condannato non paga entro il termine previsto, la cancelleria iscrive a ruolo la somma dovuta dal condannato provvedendo contestualmente alla consegna della relativa pratica al concessionario per la riscossione dei tributi, il quale ha un termine di 4 mesi per notificare la cartella di pagamento contenente l’intimazione al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali il concessionario può procedere alla riscossione coattiva tramite esecuzione forzata da parte degli ufficiali esattoriali.
Se anche tale procedura esecutiva ha esito negativo, il concessionario provvede a trasmettere gli atti al pubblico ministero affinchè presenti la richiesta di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. La competenza a decidere sulla richiesta di conversione è del Magistrato di Sorveglianza che, dopo aver svolto nuove indagini, può accertare:
1. la solvibilità del condannato: in tal caso gli atti vengono nuovamente trasmessi al concessionario per la riscossione coattiva;
2. l’insolvenza temporanea: in tal caso può disporre la rateizzazione della pena pecuniaria dilazionando la somma dovuta in rate da un minimo di 3 ad un massimo di 30, oppure può differire la conversione della pena da pena pecuniaria a detentiva per un tempo non superiore a 6 mesi, in attesa del pagamento;
3. l’effettiva insolvibilità del condannato: in tal caso il magistrato provvede alla conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo.

A presto
MN

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