Realizzare un’opera edilizia in mancanza delle dovute autorizzazioni oppure su un suolo non edificabile configura un illecito di natura penale o amministrativa.
Va anzitutto chiarito che nella costruzione delle opere diversi sono i soggetti responsabili della conformità alla normativa urbanistica, ai permessi e alla modalità esecutiva: il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e anche il direttore dei lavori, sempre che non abbia contestato la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire agli altri soggetti e abbia al contempo comunicato la violazione stessa al responsabile del competente ufficio comunale.
Questi soggetti, nel caso in cui incorrano in violazioni, sono tenuti a pagare le sanzioni pecuniarie e le spese per la demolizione delle opere abusive realizzate.
Posto che diverse ipotesi di abuso, previste nelle disposizioni del titolo IV capo II del Testo Unico sull’edilizia, sono punite con sanzioni amministrative, l’art. 45 disciplina le fattispecie di reato alle quali attribuisce la pena dell’ammenda:
1) inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dal Titolo IV del Testo Unico, in quanto applicabili, e di quelle previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire – ammenda fino a 10.329 euro;
2) esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza del permesso o prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione – arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro;
3) lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio – arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro;
4) interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso – arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro.
A ciò si aggiunga che con la sentenza di condanna per abuso edilizio il Giudice dispone la confisca delle opere abusivamente realizzate, le quali vengono di diritto acquisite al patrimonio comunale.
Ma quali sono gli effetti di un’eventuale sanatoria?
Per ottenere la concessione della sanatoria è necessaria la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione del manufatto e al momento della domanda della sanatoria.
Dunque la sanatoria si realizza non a seguito di intervenute modifiche alla costruzione già realizzata e inottemperante al piano regolatore e alle regole urbanistiche locali ma rappresenta un modo per regolarizzare una violazione amministrativa di chi, pur avendo realizzato una costruzione conforme, ha omesso di svolgere le pratiche burocratiche.
La concessione della sanatoria edilizia configura una causa di estinzione del reato. Un eventuale procedimento penale insorto potrà concludersi con una sentenza di non doversi procedere.
A presto
MN