La domanda che etichetta questo primo intervento nel mio blog segue una consapevolezza di fondo, che stimolerà anche i prossimi articoli: le persone, o gran parte di esse, ignorano i propri diritti.
Il responsabile, probabilmente, è un legislatore poco avvezzo ad un linguaggio chiaro e trasparente e una normativa ormai non più unitaria ma “frastagliata” in leggi speciali (leggi extracodice, decreti legge, decreti legislativi) e regolamenti governativi, che generano non poca confusione, anche a chi con le norme ci lavora quotidianamente.
Ebbene, la scelta di affrontare il tema della guida in stato di ebbrezza risponde all’esigenza di offrire un’informazione utile, non mancando però di evidenziare le contraddizioni che distinguono la relativa disciplina, a conforto di quanto detto in merito al modus procedendi del legislatore moderno.
Gli agenti stradali fermano un ubriaco alla guida. Cosa si rischia?
– Illecito amministrativo
Prima di tutto occorre sapere che la guida in stato di ebbrezza alcolica non sempre costituisce reato! Dipende infatti dal grado di alcool nel sangue che viene accertato.
Sotto lo 0.8 di tasso alcolemico (e sopra la soglia minima consentita di 0.5, a meno che non si sia neopatentati) è infatti un semplice illecito amministrativo e si potrà essere obbligati al pagamento di una somma da € 543 a € 2.170 oltre la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
– Reato
Ben diverso è quello che ci si deve aspettare se l’alcoltest, al quale si è stati sottoposti, registra un tasso alcolemico superiore a 0.8. grammi per litro! Di sicuro occorrerà conferire mandato ad un avvocato perché quello che si dovrà affrontare sarà un procedimento penale.
Queste le pene previste per chi ha bevuto “qualche” bicchiere di troppo:
– Con un tasso alcolemico da 0.8 a 1,5 g/l: ammenda da € 800 a € 3.200 oltre che l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;
– Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni;
Per non parlare poi di tutte le circostanze aggravanti capaci di comportare un aumento delle pene. Basti pensare, ad esempio, al caso in cui il conducente ubriaco provochi un incidente; o il caso della guida in stato di ebbrezza nelle ore notturne.
Il rifiuto dell’alcoltest.
Ma la domanda che ci interessa è: “cosa accade se mi rifiuto di fare il test dell’etilometro?”
E’ certo che nessuno potrà mai costringerci a soffiare nel “palloncino” e di sicuro non saremmo il primi ad aver espresso il diniego. Ecco perché il legislatore ha previsto che colui che si sottrae al test dell’etilometro risponderà come se gli venisse accertato il massimo del tasso alcolemico (superiore a 1,5) e quindi con il massimo delle pene previste.
Ebbene, venendo al nocciolo della questione, per quanto la scelta di sottrarsi all’accertamento possa sembrare sempre sconveniente, sul punto avrei dei seri dubbi.
La più recente giurisprudenza, infatti, ha più volte ritenuto che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest può considerarsi “fatto di particolare tenuità”, consentendo quindi l’archiviazione del procedimento penale.
Ovviamente il giudice per archiviare deve valutare l’assenza di circostanze che possano aggravare il fatto commesso. La particolare tenuità del fatto sussisterebbe, per l’appunto, soltanto quando nel caso concreto non vi è stato pericolo alla circolazione e alcun danno agli utenti della strada (Tribunale di Napoli Sez. V Sent. 30/04/2019; Cass. pen. Sez. IV Sent., 28/09/2018, n. 46438; Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2018, n. 40926; Cass. pen. Sez. IV, Sent., 10-02-2017, n. 6364; Cass. pen. Sez. Unite, 25/02/2016, n. 13682).
Se questo già basterebbe per gridare alla iniquità, ci si aspetti di più: la particolare tenuità del fatto è un istituto classificato tra le “cause di esclusione della punibilità” e come tale applicabile soltanto nel processo penale, tanto è vero che è prevista nel codice penale all’art. 131 bis.
E’ chiaro quindi che se la possibilità di vedersi archiviato un procedimento per particolare tenuità è prerogativa delle ipotesi di reato, restano escluse da questa normativa di favore tutti i casi meno gravi di guida in stato di ebbrezza, costituenti un illecito amministrativo, per i quali non esistono “sconti” o “condoni”.
Per capirci meglio: Tizio e Caio, tornano a casa dopo una serata insieme e prendono auto separate. Gli agenti fermano entrambi i mezzi e sottopongono i conducenti al test dell’etilometro. Caio sa di aver bevuto molto e decide di sottrarsi al test mentre Tizio, fiducioso, affronta l’accertamento. Risultato: 0.7 g/l.
Fatta salva la sospensione della patente, la quale viene sempre disposta, un possibile quanto assurdo epilogo della vicenda potrebbe essere un procedimento penale archiviato per Caio (nessuna pena: né pecuniaria, né detentiva) e una sanzione amministrativa per Tizio (da € 543 a € 2.170).
Oltre il danno, la beffa!
Contrasti legislativi.
Credo quindi che il quadro normativo appena descritto sia potenzialmente premiante per chi, in tema di guida in stato di ebbrezza, trasgredisca maggiormente il Codice della Strada.
Oltre a ciò non posso ignorare quanto tutto questo contrasti apertamente con i più recenti interventi legislativi in materia sicurezza stradale. Penso al reato di omicidio stradale, da ultimo introdotto soltanto nel 2016 all’art. 589 bis del codice penale. Lo scopo perseguito era proprio quello di deterrenza da una guida irresponsabile che potesse causare incidenti mortali. Tra le altre ipotesi, la norma contempla pure l’aggravante della guida in stato di ebbrezza che, come autonoma fattispecie delittuosa, abbiamo visto potrebbe invece restare impunita.
E allora si arriva alla conclusione che la stessa condotta irresponsabile, come la guida da ubriaco, potrebbe essere oggetto di archiviazione o, al contrario, punita con una pena della reclusione da 8 a 12 anni. Il discrimine? L’aver cagionato, con la medesima condotta, la morte di una persona. Trattasi, quindi, di mere eventualità, contingenze della vita, accadimenti del destino, ai quali il legislatore moderno ha scelto di attribuire il potere di arrogarsi la libertà di una persona.
Oltre a questo aggiungo che se, guidando in stato di ebbrezza, colposamente investo, uccidendolo, un pedone, l’autorità giudiziaria mi sottoporrà al prelievo ematico coattivo, prescindendo dalla mia indisponibilità a cooperare.
Al contrario se ho la fortuna di condurre la mia macchina ubriaco due volte di più e non provocare la morte di nessuno, posso rifiutare l’alcoltest e, se del caso, ottenere un’archiviazione. Ma non ho forse tenuto lo stesso comportamento irresponsabile?
Anche in questo caso, quindi, la differenza di trattamento è dovuta non già ad un fatto compiuto diverso ma al verificarsi di un evento che sfugge alla volontà e che, a quanto pare, eleva il disvalore penale del fatto al punto da consentire tale discriminazione processuale.
Ad ogni modo, ricordo che al momento dell’accertamento da parte degli agenti stradali si ha il diritto di farti assistere da un difensore di fiducia. E’ essenziale esercitare questo diritto perché in quelle circostanze è importante tutelarsi in modo intelligente sin da subito.
Può, invece, risultare deleterio attendere inermi il decreto penale di condanna. Questo viene notificato a casa a distanza di mesi, tempo in cui un difensore, intervenendo prima che il Giudice emetta il provvedimento, è capace di ottenere, ad esempio, una riduzione della pena, l’estinzione del reato attraverso il compimento dei lavori di pubblica utilità, il dimezzamento della sospensione della patente oppure, perché no, la tanto discussa archiviazione!
Infine, visto il tema affrontato, non posso esimermi: bevete responsabilmente!
A presto
MN