Gli arresti domiciliari costituiscono una misura cautelare disciplinata all’art. 284 del codice di rito, con la quale il Giudice procedente limita la libertà personale della persona sottoposta a procedimento, entro le mura di un’abitazione.
Dunque per scontare gli arresti domiciliari occorre indicare al Giudice un domicilio idoneo. Qualora non disponibile, infatti, non potendo applicare una misura meno gravosa, il Giudice dovrà disporre la custodia cautelare in carcere.
Ma cosa accade se chi sta già scontando gli arresti domiciliari ha necessità di cambiare casa?
Può succedere, ad esempio, che ci si trovi nella condizione di dover liberare l’immobile preso in locazione, oppure che le condizioni stesse dell’immobile non possono più assicurare l’abitabilità in sicurezza.
Ebbene in tali circostanze occorre che il sottoposto alla misura avanzi, a mezzo del proprio difensore, un’istanza al Giudice con la quale chiede di poter proseguire gli arresti domiciliari presso altra dimora, argomentando la richiesta con l’indicazione delle ragioni che la giustificano e specificando gli estremi identificativi del nuovo domicilio.
E’ importante che l’istanza sia ben motivata, con tanto di idonee allegazioni, così da ottenerne l’accoglimento.
La nuova dimora deve essere un’abitazione nella quale il sottoposto alla misura si troverebbe a vivere legittimamente, essendo pertanto vietato scontare gli arresti domiciliare occupando un immobile, in mancanza di qualsiasi titolo di proprietà o di locazione. Nulla esclude che si possa pure essere ospitati, essendo in tal caso necessario presentare al Giudice una dichiarazione di disponibilità della persona o delle persone che possiedono il titolo abitativo sull’immobile.
Qualora il reato per il quale si procede sia un reato commesso con violenza alla persona, l’istanza con la quale si chiede il proseguo degli arresti domiciliari in altra dimora va notificata anche alla persona offesa, a pena di inammissibilità della richiesta.
A presto
MN
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