Può malauguratamente accadere di essere vittima di minacce e di trovarsi nella situazione di non sapere come reagire per evitare il verificarsi del male prospettato. Una circostanza del genere può comportare scelte sconsiderate e provocare maggiori danni di quelli prefigurati dal proprio avventore.
IL REATO
Occorre dapprima sapere che la minaccia non è altro che la prospettazione di un male ingiusto: non rilevano le modalità utilizzate per porla in essere, a patto che si tratti di un atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi. La minaccia deve, pertanto, essere percepita o, quantomeno, percepibile da parte del soggetto a cui sia rivolta. A tal fine non è necessaria la presenza del soggetto passivo, essendo sufficiente che la minaccia pervenga o sia in grado di pervenire alla sua conoscenza.
La fattispecie è punita dal codice penale all’art. 612 con la multa fino ad € 1.032,00.
Il delitto in esame risulta aggravato qualora la minaccia sia grave, ossia nel caso in cui l’agente minacci un danno che risulti essere grave, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle condizioni del soggetto a cui la minaccia stessa sia rivolta (si pensi alla minaccia di morte).
Il reato di minaccia risulta, altresì, aggravato, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 339 c.p., ossia nel caso in cui, ad esempio, la minaccia sia posta in essere con l’uso di armi o di scritti anonimi.
COME TUTELARSI
La miglior forma di tutela dalle minacce è denunciare l’accaduto alle competenti Autorità. Infatti rimanere inerti nella speranza di non ricevere più gli atti intimidatori nella maggior parte delle ipotesi non risulta efficace in quanto non produce lo stesso effetto deterrente di un processo penale.
Il reato di minacce, nella sua forma semplice non aggravata, è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per far sì che il suo autore sia sottoposto a processo occorre che la persona offesa si rechi presso la Procura o, in alternativa, presso i Carabinieri o la Questura per sporgere querela. Quest’ultima può essere redatta e presentata anche da un avvocato difensore. Si tratta di un atto con il quale, dopo aver descritto la vicenda e le frasi minacciose ricevute, si chiede espressamente che il colpevole venga perseguito penalmente per quanto ha commesso.
Se la minaccia è aggravata, non è necessaria la querela ad opera della persona offesa ma è sufficiente la denuncia da parte di qualsiasi persona sia venuta a conoscenza del reato. Pertanto se, ad esempio, un genitore sia a conoscenza che il proprio figlio maggiorenne abbia ricevuto delle minacce di morte da parte di un coetaneo, ben potrà denunciare l’accaduto personalmente a tutela del proprio figlio.
A seguito della presentazione della querela, il Procuratore della Repubblica iscriverà il nome della persona indicata come autore delle minacce nel registro degli indagati e, dopo gli opportuni accertamenti, lo citerà avanti al Giudice di Pace competente per territorio dove, la persona offesa, potrà costituirsi parte civile al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
A presto
MN
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