COME ESTINGUERE GLI EFFETTI DI UNA CONDANNA: LA RIABILITAZIONE

L’istituto che consente di “pulire” il casellario giudiziale delle precedenti condanne scontate si chiama “riabilitazione” ed è previsto all’art. 178 del codice penale, secondo cui “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
In buona sostanza si tratta di una richiesta da formulare al competente Tribunale di Sorveglianza, con la quale si chiede l’eliminazione delle condanne iscritte nel proprio casellario giudiziale, così permettendo il completo reinserimento del condannato nella società.

Quando si può chiedere la riabilitazione?

Essa può essere concessa soltanto quando ricorrono 3 requisiti:
1. Che siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata;
2. Buona condotta, con ciò intendendosi la risocializzazione del condannato;
3. Adempimento delle obbligazioni civili (che il condannato si sia adoperato a risarcire il danno o a restituire quanto dovuto alla vittima del reato)

Il tempo necessario decorso il quale è possibile formulare l’istanza è più ampio per i recidivi (8 anni) e per coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (10 anni).
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena il termine per la concessione della riabilitazione è di un anno dalla concessione della sospensione condizionale.

Quando non può essere concessa la riabilitazione?

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1. Sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato o di confisca;
2. Non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Quando la sentenza di riabilitazione può essere revocata?

La sentenza con la quale è stata concessa la riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni.

Effetti della riabilitazione

La riabilitazione del condannato estingue le pene accessorie e ogni altro effetto della condanna, ripristinando per il soggetto beneficiario la condizione sociale anteriore alla sentenza di condanna. A seguito della sentenza di riabilitazione, il soggetto riabilitato si vedrà annotato nel proprio casellario giudiziale, a fianco della precedente condanna, un’annotazione di intervenuta riabilitazione.

A presto

MN

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