La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 ha introdotto alcune misure alternative alla detenzione, allo scopo di creare un insieme di benefici rispetto alla pena carceraria e di incentivare i condannati che mostrino di essersi definitivamente dissociati dall’ambiente criminale. L’istanza per ottenere la concessione delle misure alternative deve essere presentata dal proprio avvocato presso la Procura delle Repubblica entro 30 giorni dalla notifica del decreto del Pubblico Ministero, che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena (ciò avviene per pene non superiori ai 4 anni).
Quali sono?
a) AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
La presente misura può essere concessa soltanto al condannato ad una pena, anche residua, non superiore a 4 anni, a condizione che lo stesso abbia serbato un comportamento tale da ritenere che l’affidamento possa contribuire alla sua rieducazione e che la misura assicuri la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati.
L’affidamento può essere concesso anche a tossicodipendenti o alcooldipendenti condannati ad una pena detentiva non superiore a 6 anni, che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
b) DETENZIONE DOMICILIARE
Tale misura è stata introdotta con una primaria finalità deflattiva della popolazione carceraria. Il beneficio è concedibile soltanto se la pena inflitta non superi, anche come residuo di maggior pena, i 4 anni ed è applicabile ai seguenti soggetti:
– donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
– padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole;
– persona in condizioni di salute particolarmente gravi;
– persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
– persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
La detenzione domiciliare può anche essere applicata, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, per l’espiazione di una pena non superiore a due anni quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
E’ stata inoltre introdotta un’altra ipotesi in cui il condannato può eseguire la pena presso il domicilio. La legge 199/2010 (“svuotacarceri”) nell’intento di far fronte all’emergenza carceraria in cui versa il sistema penitenziario italiano ha previsto tale possibilità per le pene detentive non superiori ai 18 mesi.
c) SEMILIBERTA’
La semilibertà è una particolare modalità di esecuzione della pena detentiva, con funzione risocializzante e rieducativa, che comporta la concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Può essere concessa in 3 casi:
– per condanne all’arresto o reclusione non superiore a 6 mesi;
– per condanne a pene medio – lunghe, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e sempre che il condannato abbia scontato almeno la metà della pena
– anche prima di aver espiato metà della pena, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova ai servizi sociali.
d) LIBERAZIONE ANTICIPATA
Si configura come semplice riduzione di pena che ha l’effetto di anticipare la liberazione del condannato. Può essere concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione e consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
A presto
MN