Quante volte sarà capitato di sentire qualcuno “minacciare” una denuncia? Magari lo si è detto scherzosamente, o magari al contrario si ritiene di dover effettivamente segnalare un fatto alla competente Procura, ritenendo costituisca reato.
Ad ogni modo, quale che sia l’intento del denunciante, devo preliminarmente precisare che è errato parlare di “minaccia” in quanto altro non sarebbe che la prospettazione dell’esercizio di un diritto legittimo.
Prima di svelare come poter conoscere se chi ha preannunciato una futura denuncia effettivamente l’abbia presentata all’Autorità Giudiziaria, occorre sapere una cosa fondamentale.
Differenza tra denuncia e querela
La denuncia altro non è che una notizia di un reato presentata da chiunque (non necessariamente dalla persona offesa), un’informazione che permette alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero di venire a conoscenza di un illecito penale, che verrà pertanto iscritto immediatamente nel “registro delle notizie di reato”. E’ ciò che, in sostanza, permette l’avvio del procedimento penale nei confronti di quello che si ritiene autore di un reato.
Ci sono dei casi, però, per i quali la legge prevede che non sia sufficiente la semplice denuncia di un reato, ma occorrerebbe un atto con il quale la persona offesa manifesti la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito: la querela. Senza di questa, per molti reati il procedimento penale non avrebbe inizio. Si pensi alla minaccia, le lesioni lievi o la violenza sessuale nella maggior parte delle ipotesi.
Ad ogni modo, sia che il procedimento nasca per denuncia, sia che invece abbia origine da una querela, è possibile sapere se chi ha detto di denunciarti/querelarti ha concretizzato il suo avvertimento.
Come sapere di essere indagato
Normalmente, la persona sottoposta a procedimento penale viene a conoscenza che si sono svolte indagini a suo carico soltanto dopo la loro conclusione, quando riceve a casa “l’avviso di conclusione delle indagini preliminari”. Il più delle volte ciò avviene perché il Pubblico Ministero preferisce conservare il “segreto istruttorio”. Significa, in sostanza, che sceglie di non palesare le indagini al diretto interessato per evitare che costui possa pregiudicarle con comportamenti volti ad alterare negativamente l’accertamento dei fatti.
Occorre sapere, però, che possono esserci dei casi in cui è possibile venire a conoscenza di essere stato querelato anche prima della conclusione delle indagini:
1- La Polizia o i Carabinieri invitano a presentarsi presso i loro uffici per identificarsi o eleggere domicilio;
2- Si Riceve un avviso di garanzia: il Pubblico Ministero, quando deve compiere un atto garantito (cioè un atto per il quale è indispensabile la presenza del difensore), deve inviarlo all’indagato e alla persona offesa. Il contenuto più importante di questo avviso è proprio l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
3- Si propone un’istanza al Tribunale per sapere se esiste un procedimento penale a proprio carico: ci si può recare presso il tribunale competente per il luogo in cui si ritiene di (non) aver commesso il reato e compilare un modulo che viene fornito dalla segreteria del Pubblico Ministero. In particolare è consigliabile recarsi alla cancelleria del “casellario giudiziale”. Lì si potrà richiedere di avere conoscenza delle iscrizioni a proprio carico.
Tuttavia non è detto che si otterrà una risposta significativa. Le iscrizioni dei reati nel registro delle notizie sono infatti di regola conoscibili all’indagato ma in casi eccezionali restano segrete! In tali ipotesi non si potrà ottenere la “conoscenza ufficiale” dell’esistenza del procedimento a proprio carico. Il motivo? Probabilmente il procedimento penale ha ad oggetto gravi reati oppure il Pubblico Ministero ritiene sussistano specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine.
Ecco allora che in questi casi, come nel caso in cui effettivamente non esistano iscrizioni a proprio carico, l’ufficio di segreteria del Pubblico Ministero risponderà che “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Insomma, se mai capiterà di recarsi in Tribunale per fare questa istanza, prevista all’art. 335 del codice di procedura penale, occorre sapere che un’ eventuale risposta con la dicitura sopra menzionata non permetterà di escludere ufficialmente indagini a proprio carico. Potrebbe comunque darsi che il Pubblico Ministero non voglia ancora rinunciare al segreto istruttorio!
Concludendo ed infine, se si ritiene di essere stati denunciati o querelati, il suggerimento è di recarsi presso un avvocato.
Ci sono infatti casi in cui, se si è indagati, fondamentale può essere l’attività investigativa del proprio difensore.
A presto.
MN