DIVIETO DI AVVICINAMENTO: REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è una misura cautelare con la quale il Giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di mantenerne una certa distanza. Qualora sia necessario, per ragioni di sicurezza, le stesse prescrizioni possono essere disposte anche a tutela dei prossimi congiunti, conviventi o comunque persone legate alla vittima da relazione affettiva.
Questo strumento, previsto all’art. 282 ter del codice di rito, è stato pensato soprattutto quale strumento di repressione del reato di stalking ma, in base alle specifiche esigenze, può esserne fatta applicazione per numerose ipotesi di reato.

DISTANZA DAI LUOGHI DELLA VITTIMA

La norma non indica a quale distanza il soggetto sottoposto alla misura si deve mantenere. Pertanto è frequente che il Giudice che ha disposto la misura indichi la distanza precisa alla quale occorre mantenersi nonché determini i luoghi di cui è vietata la frequentazione. E’ anche molto frequente che, più genericamente, il Giudice disponga il divieto di avvicinamento alla vittima piuttosto che a determinati luoghi dalla medesima frequentati.

COMUNICAZIONE CON LA VITTIMA
Il divieto di avvicinamento non comporta automaticamente il divieto di comunicare con la vittima attraverso i mezzi di comunicazione. In effetti, pur non avvicinandosi alla persona offesa fisicamente, sarebbe comunque possibile intrattenere con la stessa una comunicazione telefonica.
Ad ogni modo il Giudice, nel disporre la misura, potrebbe comunque fare divieto di intrattenere qualsiasi comunicazione con la persona offesa, così di fatto escludendo qualsiasi contatto.

OBBLIGO DI ALLONTANAMENTO
Può accadere che i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima siano, per coincidenza, frequentati anche dall’imputato. In tal caso quest’ultimo deve immediatamente allontanarsi dagli stessi. Lo stesso obbligo sussiste anche nel caso in cui l’incontro con la persona offesa sia del tutto occasionale e fortuito.

MODIFICA O REVOCA DELLA MISURA
Qualora sorgano dubbi sul contenuto della misura cautelare disposta dal Giudice come, ad esempio, la distanza da mantenere o i luoghi da non frequentare, è sempre opportuno chiedere al Giudice chiarimenti. Così come è opportuno chiedere la modifica della misura qualora, per esigenze lavorative o per motivi strettamente personali documentabili, il soggetto sottoposto alla misura necessita di transitare o frequentare anche momentaneamente i luoghi di cui è stato fatto divieto, chiedendo apposita autorizzazione.
Quando, invece, vengono meno i motivi e le esigenze di pericolo e sicurezza per le quali la misura del divieto di avvicinamento è stata disposta, si potrà chiederne la revoca con atto motivato.

A presto
MN

Condividi questo contenuto sulla piattaforma che preferisci.