Nello svolgimento quotidiano delle proprie attività professionali, l’insegnante è onerato di una moltitudine di funzioni – non soltanto prettamente educative – alle quali sovente corrispondono altrettante responsabilità.
Se, infatti, la responsabilità dell’istituto scolastico sul minore trova la sua fonte nel vincolo negoziale rappresentato dall’accoglimento dell’iscrizione dello studente, l’insegnante dipendente dell’istituto assume su di esso un obbligo di protezione e vigilanza che sorge non già per contratto bensì per un rapporto giuridico di fatto, socialmente riconosciuto in capo a chi è chiamato ad istruire ed educare soggetti minori. La giovane età degli alunni, infatti, induce la necessità di salvaguardare gli stessi da possibili danni alla persona o a terzi individui, scongiurando la realizzazione di rischi prevedibili.

E’ proprio il concetto di “prevedibilità” del pericolo a rappresentare il criterio dirimente nell’ambito dell’accertamento giudiziale sulla responsabilità del docente, allorquando si sia verificato un fatto lesivo dell’integrità fisica o morale del minore o nell’ipotesi di danno dal medesimo cagionato a terzi, durante il periodo in cui questi era affidato alla vigilanza dell’adulto.
Sul punto è apparsa lapidaria la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. 21056/2014), la quale è stata chiamata a giudicare un’ insegnante in servizio presso un istituto elementare, condannata nei precedenti gradi di giudizio per aver omesso di vigilare gli alunni nel corso della pausa ricreativa, al termine della quale accadeva che un’alunna, colpita da una violenta gomitata sferrata dal compagno, urtava violentemente contro lo spigolo di un banco, riportando una grave lesione alle costole.

Il Giudice di primo grado sosteneva che il docente avesse un obbligo di vigilanza, che le attribuiva una posizione di garanzia sul minore, dal quale conseguiva la responsabilità penale per non aver impedito un evento che egli avrebbe avuto l’obbligo di impedire (così a norma dell’art. 40 comma 2 c.p.).

La Corte di legittimità, per nulla rinnegando la bontà giuridica di tale assunto, assolveva, però, l’imputato riconoscendo la necessità di formulare l’addebito soltanto a seguito di un accertamento in concreto sull’effettiva riconducibilità causale dell’evento lesivo all’omissione del docente.
In sostanza occorre chiedersi: “una condotta del docente ossequiosa del dovere di vigilanza avrebbe potuto evitare l’evento nel caso concreto? Oppure quest’ultimo si sarebbe comunque verificato?”

I Giudici ermellini affermano che “non e’ dubitabile che condotta osservante del dovere di vigilanza sarebbe stata quella di essere presente in aula guardando con attenzione i bambini ma non certo anche quella di impedire loro di alzarsi e socializzare nell’intervallo della ricreazione, salvo che non fosse possibile ipotizzare che, per gia’ note e prevedibili condizioni di generale accesa indisciplina della classe o per manifestazioni comportamentali di singoli alunni, fosse necessaria l’adozione di misure organizzative e disciplinari particolari idonee ad evitare specifiche situazioni di pericolo analoghe a quelle verificatesi”.

Nel caso di specie “Non v’e’ dunque motivo di ritenere che condotta osservante del dovere di vigilanza avrebbe potuto essere altra che non quella di una piu’ attenta presenza in classe, ma per cio’ stesso non puo’ nemmeno dubitarsi che una tale condotta pienamente osservante non avrebbe potuto neppur essa evitare l’evento date le descritte caratteristiche di casualita’ e repentinita’, non potendosi certamente ipotizzare, in particolare, che l’insegnante avrebbe potuto in tal modo impedire, essendosi ancora nell’intervallo della ricreazione, agli alunni di alzarsi e avvicinarsi ai compagni”.

Dunque l’insegnante può dirsi penalmente responsabile del danno subìto dal minore o dal minore provocato a terzi allorquando sia accertata la sussistenza delle seguenti circostanze:

1) Deve sussistere un obbligo di vigilanza del docente sul minore al momento del fatto;

2) Deve essersi verificato un evento lesivo in capo al minore o a soggetto terzo qualora il danno sia provocato dall’alunno minore sottoposto alla sorveglianza del docente;

3) Deve potersi accertare che vi sia un diretto nesso di causalità colposa tra l’omessa vigilanza del docente e l’evento verificatosi: non sarà possibile muovere un rimprovero all’insegnante qualora il fatto accaduto non sia prevedibile o sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

A presto
MN