GENITORE IPERPROTETTIVO: PUÒ CONFIGURARE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 34280/2022, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica delle condotte compiute da un genitore iperprotettivo nei confronti del figlio.
In particolare venivano accertati comportamenti paterni volti ad impedire un sereno rapporto del minore con la madre, i nonni e persino con le maestre, ostacolando il diritto di visita disciplinato dal Tribunale, tanto da non mandare a scuola il figlio quando doveva essere prelevato dalla madre, figura genitoriale che veniva continuamente denigrata. Inoltre venivano denunciati atteggiamenti di eccessivo accudimento del minore, sottoposto a continue “controvisite” mediche rispetto a quelle cui veniva sottoposta su iniziativa della madre.

Ad avviso della Corte, tuttavia, le condotte contestate al padre non sono riconducibili alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Tale reato, previsto all’art. 572 c.p., risponde non solo all’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche all’esigenza di difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone. Pertanto il reato è integrato dalla condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad un’altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio ed umiliante.
Ne consegue che il genitore iperprotettivo può rispondere del reato di maltrattamenti solo quando tenga nei confronti del figlio minore comportamenti tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito.
Infatti la stessa Corte di Cassazione, in un caso precedente, aveva condannato la madre che aveva posto in essere una serie di condotte consistite in atteggiamenti iperprotettivi, qualificati in termini di “eccesso di accudienza”, con l’imposizione di atti riservati all’età infantile e l’esclusione del minore da attività didattiche inerenti la motricità, in deprivazioni sociali e psicologiche attraverso l’impedimento dei rapporti con i coetanei e la rimozione della figura paterna, tutte condotte idonee complessivamente a ritardare gravemente sia lo sviluppo psicologico relazionale, sia l’acquisizione di abilità materiali e fisiche anche elementari (come la corretta deambulazione).

A presto
MN

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