La Certificazione verde COVID-19 , detta green pass, nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Come definita dal sito governativo, è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, elementi che permettono di verificarne l’autenticità e la validità attraverso un sistema di crittografia a doppia chiave e che ne rendono impossibile la contraffazione. In Italia la certificazione verde viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
1) aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
2) essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
3) essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto è necessaria per accedere ai seguenti servizi e attività:
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, – limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici.
Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i – collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo – continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e – prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acceda nei locali in cui è obbligatorio esibire il green pass e ne sia sprovvisto può essere soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Lo stesso vale per l’esercente che ne ha consentito l’accesso, il quale, oltretutto, alla terza violazione consecutiva, può essere sanzionato con la chiusura dell’esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.
VIOLAZIONI CRIMINOSE E SANZIONI PENALI
La certificazione verde e la sua obbligatorietà, unitamente all’ondata di polemiche che ne ha fatto seguito dalla sua entrata in vigore, può far presumere l’attuazione di comportamenti dal carattere penalmente rilevante. Di seguito alcune ipotesi di reato alle quali alcuni contravventori potrebbero andare incontro:
1) Art. 482 c.p: FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO
Questo reato punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità oppure altera un atto vero. E’ configurabile dunque nel caso di chi abbia contraffatto o alterato il green pass. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ridotta fino a 1/3.
2) Art. 489 c.p: USO DI ATTO FALSO
Può rispondere di tale delitto colui che abbia soltanto utilizzato un falso green pass, senza che abbia concorso egli stesso alla contraffazione del documento. La pena è ridotta di 1/3 rispetto al precedente reato di falsità materiale.
3) Art. 494 c.p: SOSTITUZIONE DI PERSONA
Il reato di sostituzione di persona può essere commesso da chiunque utilizzi, esibendola, una certificazione verde altrui. Infatti la norma punisce, generalmente, la condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. La pena prevista è della reclusione fino a un anno.
Ma gli esercenti, allora, devono controllare anche il documento d’identità e valutare che ci sia corrispondenza tra i dati anagrafici della certificazione verde e il soggetto che la esibisce?
CHI E’ TENUTO A CONTROLLARE IL DOCUMENTO D’IDENTITA’
Come noto, il green pass non contiene la foto del suo titolare. Dunque, non consente la piena identificazione del soggetto. Sul punto il Ministero dell’Interno, con circolare del 10 agosto 2021, ha precisato che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso a carico dei soggetti a ciò deputati, quella dell’identità “ha natura discrezionale e si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
E’ chiaro allora che, presupponendo, qualora un 18enne esibisca il green pass del nonno, l’esercente, constatata l’incongruenza dei dati anagrafici, dovrà chiedere l’esibizione del documento d’identità. La circolare chiarisce poi che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Il controllore accortosi della sostituzione di persona potrà poi denunciare il fatto alla Pubblica Autorità, essendo tale reato procedibile d’ufficio.
A presto
MN