Una delle finalità delle indagini preliminari è quella di permettere al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. In sintesi, la pubblica accusa deve decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.
Le indagini hanno però un termine di durata sia quando si procede contro ignoti, sia quando è identificato un indagato.
1 –Il termine delle indagini contro un indagato
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il nome dell’indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato ed è di:
– 6 mesi
– 1 anno, se si procede per delitti gravi (ad esempio devastazione, saccheggio, strage e guerra civile) o di criminalità organizzata;
Tuttavia il pubblico ministero può prorogare detti termini una o più volte, prima di ciascuna scadenza, ottenendo l’autorizzazione del Giudice delle Indagini Preliminari.
La prima proroga, di 6 mesi, può essere motivata su di una generica “giusta causa”, mentre le successive proroghe, anch’esse di 6 mesi ciascuna, possono essere richieste soltanto al ricorrere di due alternativi requisiti:
1) nei casi di particolare complessità delle indagini;
2) nei casi di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
Ad ogni modo, la richiesta di proroga delle indagini, formulata dal pubblico ministero, deve essere notificata sia all’indagato sia alla persona offesa che nella notizia di reato (denuncia – querela) abbia dichiarato di volerne essere informata. Entrambi sono avvisati che possono presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione.
Il Giudice, sulla richiesta di proroga, decide senza udienza qualora egli, allo stato degli atti, ritenga di accogliere la richiesta di proroga. In caso contrario fissa la data di un’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’indagato e all’offeso. Al termine dell’udienza decide con ordinanza non impugnabile. Qualora il Giudice decida di respingere la richiesta di proroga, il pubblico ministero dovrà formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione.
2 –Il termine delle indagini contro ignoti
Il termine inizia a decorrere dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro (denominato modello 44).
La regolamentazione è pressocchè identica a quella prevista per le indagini contro l’indagato, con la differenza che il controllo svolto dal giudice sulla richiesta di proroga è limitato: egli deve verificare se effettivamente non sia stato ancora individuato un indagato. Se il Giudice ritiene di concedere la proroga, autorizza il pubblico ministero a proseguire le indagini senza fissare alcuna udienza. In caso contrario, invece, fissa l’udienza così come avviene nel procedimento contro un indagato noto. Qualora, diversamente, il Giudice ritenga che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, con la conseguenza che automaticamente inizia a decorrere un nuovo termine di 6 mesi entro il quale il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale.
I termini massimi per concludere le indagini
Quante che siano le richieste di proroga delle indagini, il codice di rito pone un termine massimo, comprensivo di esse, che non può essere superato, pena la cosiddetta “avocazione” ad opera del Procuratore Generale presso la Corte d’appello. Significa che se, entro detto termine, il pubblico ministero non eserciti l’azione penale né chieda l’archiviazione, la competenza a svolgere le indagini preliminari indispensabili viene attribuita al Procuratore Generale che prenderà una decisione.
Il termine massimo per le indagini preliminari è di:
– 18 mesi
– 2 anni, nei seguenti casi:
a) se le indagini riguardano gravi delitti o di criminalità organizzata;
b) se le investigazioni sono particolarmente complesse;
c) se le indagini richiedono il compimento di atti all’estero;
d) se si tratta di procedimenti collegati.
La riforma Orlando e lo “spatium deliberandi”
Per rigore argomentativo va evidenziato che la legge n. 103 del 2017 (riforma Orlando) ha voluto porre rimedio alla frequente inerzia del pubblico ministero che, spesso nella prassi, lasciava il procedimento d’indagine quiescente. E’ stato quindi concesso alla pubblica accusa un termine, aggiuntivo a quello nel quale è possibile compiere attività d’indagine, nel quale egli può assumere le proprie determinazioni, potendo soltanto effettuare valutazioni sulle indagini già svolte ma non potendo compierne delle nuove.
Pertanto il termine ulteriore, che decorre dalla scadenza del termine originario o prorogato, è di:
– 3 mesi;
– 15 mesi, per i gravi delitti di mafia, terrorismo e altri delitti gravissimi.
A presto
MN