“Verba volant, screenshot manent” direbbe il Caio Tito dei nostri giorni. In effetti ciò che si riesce a catturare nelle conversazioni whatsapp appare quasi un atto notorio per chi riceve la “fotografia” della chat, una sorta di dichiarazione sottoscritta, talvolta dal carattere confessionale.

In realtà il parallelismo ha ben poco di “astruso”, considerando che di certo lo screenshot di una conversazione whatsapp può rappresentare prova legale di un fatto. Significa che un Giudice può apprezzare liberamente la conversazione prodotta in giudizio, la quale è da considerarsi prova documentale.

Questo, in sostanza, il principio adottato dalla recente giurisprudenza di legittimità: la Suprema Corte ha statuito che “i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità” .

Fatta questa breve premessa, occorre comprendere la potenziale portata offensiva dello screenshot. Per quanto oramai inserito nell’ambito delle nostre azioni quotidiane, è infatti uno strumento che va attentamente ponderato con interessi altamente meritevoli di tutela, il più delle volte garantiti dalla Costituzione.

Tra questi, la libertà e la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.). Infatti ognuno ha il pieno diritto di comunicare con altri senza ingerenze di terzi. La conversazione privata deve rimanere tale, sia che essa sia verbale, epistolare o informatica (chat).

Ma quali potrebbero essere, allora, le conseguenze per chi, inoltrando lo screenshot di una chat, trasgredisce all’obbligo di mantenere segreta la comunicazione?

I delitti contro l’inviolabilità dei segreti

Intendiamoci, non sempre inoltrare lo screenshot di una conversazione whatsapp costituisce reato. Devono pur sempre sussistere tutti gli elementi costitutivi dei reati che il Legislatore ha previsto. Essi sono disciplinati nel codice penale, precisamente nella sezione V del titolo XII, libro II, tra i delitti posti a tutela dell’inviolabilità dei segreti.

Precisamente tre sono le fattispecie possibili nel caso prospettato:

1. “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” – Art. 616 c.p.

Potrà rispondere di questo reato colui che inoltra uno screenshot senza giusta causa e sempre che ne derivi un nocumento per la vittima. La pena è della reclusione fino a 3 anni.

II. “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” – Art. 617 septies c.p.

Questa fattispecie incriminatrice di recente introduzione (2017), punisce le condotte di chiunque diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.
Pertanto inoltrare lo screenshot di una chat whatsapp ben potrebbe essere punito alla stregua di questo reato, che prevede la reclusione fino a 4 anni. Occorre, però, che sia provato che chi ha agito lo abbia fatto al fine specifico di recare danno all’altrui reputazione.

III. “Rivelazione del contenuto di corrispondenza” – Art. 618 c.p.

Potrebbe rispondere con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da € 103 a € 516 colui che, ricevuto uno screenshot di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, inoltrandolo a sua volta o rivelando l’informazione ivi contenuta.

Ma cosa accade, invece, qualora lo screenshot sia stato pubblicato su un social network?

Diffamazione

Sia che esso sia stato carpito con l’inganno, piuttosto che acquisito legittimamente, la pubblicazione di uno screenshot su un social network può configurare il reato di diffamazione, previsto e punito all’art. 595 del codice penale.

Precisamente il reato può sussistere soltanto qualora il contenuto dello screenshot sia lesivo della reputazione del mittente, ovverosia quando può dirsi lesiva della sua rispettabilità umana, morale o professionale.

Ad essere ancor più precisi, il caso di specie configurerebbe la fattispecie aggravata di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, prevista al terzo comma dell’articolo in questione. Oramai da tempo la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che i social network sono inclusi nella nozione di “mezzo di pubblicità”, nozione quindi da interpretare in senso estensivo. In effetti i social network possiedono quella potenzialità, idoneità, capacità di coinvolgere una pluralità di persone, anche se individuabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando una maggiore offesa alla persona .
La pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 4 anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Beni giuridici tutelati

Dalla lettura delle norme si comprende che chi inoltra lo screenshot di una conversazione può configurare un illecito penale, se querelato, qualora ciò pregiudichi la riservatezza o la reputazione della vittima, beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici.

Con riguardo alla riservatezza, numerosi sono stati i recenti interventi normativi volti ad apprestare una maggior tutela della privacy. Dal d.lgs. 196 del 2003 alle ultime leggi di attuazione del regolamento europeo 679/2016 (GDPR).
Sintetizzando, per comunicare o diffondere i dati personali di terze persone occorre sempre il loro consenso.
Pertanto, prima di inoltrare o pubblicare uno screenshot si suggerisce di avvedersi che non siano contenuti dati personali di terze persone, altrimenti potrebbe configurarsi un illecito penale. Sono dati personali, ad esempio, tutti quei dati che, anche insieme tra loro, potrebbero portare all’identificazione di una persona, nome e cognome, indirizzo di casa, mail, numero della carta d’identità e così via.

Si è visto inoltre che pubblicare lo screenshot su un social network potrebbe configurare il reato di diffamazione a mezzo pubblicitario, qualora leda la reputazione della vittima. Questa, coincide con il senso della dignità personale, in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.
Il reato si configurerebbe anche se l’intento della pubblicazione fosse quello di denunciare un altro reato o qualsiasi altro illecito. Ciò perché l’essere vittima di un illecito non giustifica il compimento di un fatto lesivo della reputazione altrui. Le denunce, infatti, vanno sporte legittimamente alle Procure della Repubblica o alla Polizia Giudiziaria. Queste, peraltro, sono le stesse modalità attraverso cui difendersi, qualora si ritenga che l’inoltro o la pubblicazione dello screenshot di una propria conversazione abbia arrecato un pregiudizio alla propria riservatezza o reputazione. Tutti i reati poc’anzi citati, infatti, richiedono la querela per poter essere accertati attraverso l’instaurazione di un procedimento penale.

Insomma, prima di inoltrare uno screenshot, pensiamoci bene.

A presto

MN