Benchè la maggioranza delle persone possa ritenere il contrario, l’attività di prostituzione non configura un illecito. Ciò, sia per chi liberamente decide di concedere prestazioni sessuali in cambio di denaro, sia per colui che riceve detta prestazione.
Tuttavia, occorre dare atto che numerose condotte normalmente collegate alla prostituzione hanno invece l’attitudine di comportamenti contra legem.
Se da una parte, infatti, la prostituzione in sé, volontaria e compiuta da uomini o donne maggiorenni e non sfruttati deve considerarsi legale in quanto scelta individuale, d’altra parte occorre pur sempre censurare gli atteggiamenti prevaricatori dei diritti di libertà, garantiti in Costituzione.
Regolamentazione della prostituzione
Sorvolando sulle normative vetuste post unificazione, la prima e solida forma di regolamentazione dell’attività di meretricio si ebbe nel 1958 con la cosiddetta Legge Merlin, dal nome della sua firmataria socialista. Per quanto successivamente si siano registrati numerosi tentativi di riforma, ad oggi essa, ancora in vigore, rimane la legge maggiormente regolante la materia.
In sostanza, la legge Merlin fece propri i principi di cui all’art. 41 della Costituzione, secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Pertanto vennero aboliti i “locali di meretricio” e previsti i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, lasciando scevra da qualunque ingerenza la libertà di iniziativa economica, esercitabile quindi anche nella forma del meretricio inteso come attività autonoma.
Quanto a quest’ultimo aspetto, ad oggi nulla sarebbe mutato. Basti pensare che, diversamente dal comune sentire, nessuno potrebbe vietare ad una prostituta di aprire partita iva e dichiarare i propri redditi. Tralasciando il fatto che, come ricorda la Corte di Cassazione (Cass., sent. 7511/2000; Cass., sent. 21746/2005; Cass., ordinanza 27357/2019), in tema di imposte sui redditi, anche i proventi derivanti da fatti illeciti dovrebbero comunque essere assoggettati a tassazione, l’attività di prostituzione (che come si ricorda è invece legittima) ben potrebbe rientrare in quella categoria di partite iva che l’Agenzia delle Entrate classifica con il codice R 96, che sta per “altre attività di servizi alla persona”.
Ma quali sono allora gli illeciti configurabili in tema di prostituzione?
I reati
Come già anticipato, alcune condotte tipicamente connesse alla prostituzione sono previste come reato dalla legge Merlin, precisamente all’art. 3:
1) Sfruttamento della prostituzione
E’ illegale approfittare dei proventi ottenuti dall’attività di prostituzione di terzi. E’ il caso di chi, ad esempio, abbia l’esercizio e controlli una casa di prostituzione o di chi, semplicemente, avendo la proprietà di un immobile, lo dia in locazione allo scopo di esercitarci un’attività di prostituzione (si pensi al locatore di un appartamento che consenta al suo interno un’assidua attività di meretricio, chiedendo al conduttore/conduttrice il triplo del canone normalmente preteso).
In sostanza, lo sfruttamento è dato dalla possibilità che il colpevole possa partecipare ai proventi economici derivanti dalla prostituzione medesima. Pertanto, esso deve consistere nella partecipazione finanziaria all’esercizio della prostituzione, in modo da far conseguire, in capo al colpevole, utilità economicamente valutabili.
Perché il reato si configuri, non è necessario che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria diretta ad ottenere i proventi ma può realizzarsi anche qualora sia la stessa prostituta a cedere volontariamente i propri guadagni.
La pena prevista è della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da € 258 a € 10.329.
2) Favoreggiamento della prostituzione
Il delitto in esame si concretizza in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione. Sul punto la Cassazione ha ribadito che si commette il reato di favoreggiamento della prostituzione in caso di “oggettivo aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale” (Cass., sent. 8345/2000). Basterebbe semplicemente mettere in contatto un cliente con una prostituta. Oppure è il caso dell’albergatore che tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del suo albergo, si dànno alla prostituzione.
Desta interesse la recente decisione presa dai giudici Ermellini, secondo i quali “il reato di favoreggiamento della prostituzione non si configura per il semplice fatto di dare in locazione un immobile ad una prostituta, ciò anche se il locatore sia a conoscenza che la conduttrice, oltre che utilizzarlo come abitazione, vi eserciterà l’attività di prostituzione” (Cass., sent. 4571/18).
Insomma, nonostante concedere in locazione un immobile possa dirsi attività utile al meretricio, la Suprema Corte ha ritenuto di non dover considerare penalmente rilevante la posizione del locatore. In effetti, se è vero che il legislatore incrimina chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, è pur sempre necessario che la condotta materiale concretizzi oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale giacchè l’aiuto prestato alla prostituta in quanto persona non può configurare il reato di favoreggiamento se non a costo di conseguenze aberranti non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alle intenzioni del legislatore. Per farla breve: il reato di favoreggiamento non punisce chi agevola una persona bensì la prostituzione di essa!
Degno di menzione pare altresì il caso portato dinnanzi alla giurisdizione superiore e che può riassumersi in questo semplice interrogativo: è possibile individuare una condotta penalmente rilevante, come tale fonte di responsabilità, nel fatto del cliente che riaccompagni la prostituta sul luogo nel quale è avvenuto l’incontro, dopo aver consumato con essa il rapporto sessuale?
La soluzione proposta dai Giudici di legittimità adotta il medesimo principio di diritto: se l’aiuto viene prestato dal cliente alla donna al solo scopo di cortesia, ovverosia alla prostituta in quanto persona, non sarà possibile configurare alcun estremo del delitto di favoreggiamento, sebbene tale attività si ponga in una situazione di stretta connessione con l’attività di prostituzione.
Ne consegue che è del tutto priva di rilevanza penale la condotta del cliente che, prelevata la prostituta dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata (Cass. sent. 44918/2004).
Anche per il delitto di favoreggiamento la pena prevista è della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da € 258 a € 10.329.
3) Induzione alla prostituzione
Con le stesse pene la legge Merlin punisce qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di una donna, affinché costei offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone. Il delitto si configura sia nel caso in cui si determini in altri il proposito di prostituirsi, sia quando il comportamento si manifesti in un semplice rafforzamento di un proposito già sorto, anche se in fase latente (Cass., sent, 46989/2004).
Se l’ordinamento concepisce la prostituzione volontaria come esercizio di una libera attività di iniziativa economica, lo stesso non può dirsi con riguardo alla prostituzione minorile, per la quale è prevista un’autonoma fattispecie di reato nel codice penale.
Art. 600 bis c.p: Prostituzione minorile
E’ indubbio che la figura del minore trova nella legislazione contemporanea una disciplina di maggior tutela. La sensibilità del legislatore verso le persone “vulnerabili” si manifesta in autonome ipotesi di reato qualificate dalla minore età della persona offesa, nella previsione di circostanze aggravanti e quindi trattamenti sanzionatori più severi, nella speranza di un maggior effetto deterrente dal crimine.
Dunque la norma prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da € 15.000 a € 150.000 per chi recluta o induce alla prostituzione un minore, oppure per chi favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di un minore o da essa ne trae profitto. In sostanza le stesse condotte punite alla stregua delle fattispecie di reato poc’anzi indicate, sono punite da questa norma molto più severamente poiché vittima sarebbe un minore e maggiore, pertanto, il disvalore del fatto compiuto.
Ma vi sarebbe di più. Secondo il codice penale sarebbe meritevole di sanzione anche chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità. La pena è della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da € 1.500 a € 6.000. Ne consegue che ciò che per l’ordinamento sarebbe lecito per i maggiorenni, non lo è se ad essere coinvolto nell’attività di prostituzione sia un minore di 18 anni. E questo anche se quest’ultimo si prostituisca per atto libero e volontario, posto che il minore si troverebbe a compiere atti sessuali in un periodo di vita in cui, per scienza e statistica sociale, si verifica la sua piena maturazione fisica, morale e della sua coscienza sessuale.
Illecito amministrativo
Art. 527 c.p. Atti osceni
Per ovvie ragioni, l’attività di prostituzione ben potrebbe condurre alla commissione di atti contrari al pubblico pudore. Si pensi alla prostituta che per accaparrarsi clienti si vesti in modo tale da destare turbamento nel pubblico. Oppure alla prostituta e al cliente che consumano un rapporto sessuale in auto, per strada o nei pressi di luoghi di pubblico ritrovo.
In tal caso si risponderà per atti osceni, una fattispecie depenalizzata nel 2016, oggi semplice illecito amministrativo che prevede una sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 30.0000.
Al contrario, si configura il reato se l’atto sessuale o qualsiasi altro atto osceno venga volontariamente compiuto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. E’ sufficiente soltanto il pericolo che questi vi assistano. La reclusione va da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Ma sotto il profilo civilistico, quale valore ha la prestazione offerta da chi si prostituisce?
Prostituzione e nullità del negozio
Ad un primo sguardo, l’accordo con il quale una donna si impegna ad eseguire una prestazione sessuale dietro compenso rappresenterebbe un vero e proprio contratto. Richiamando infatti la sua nozione giuridica, questo sussisterebbe ex art. 1321 c.c. in presenza di un accordo di due o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Tuttavia non si può ignorare quanto disposto all’art. 1418 c.c: tra le cause di nullità di un contratto vi è anche l’illiceità della causa, ovverosia quando questa, ai sensi dell’art. 1343 c.c., sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Ma quando un contratto può dirsi contrario al buon costume?
Il buon costume si identifica con l’insieme dei principi etici dominanti in un certo momento storico, ovvero col concetto di pubblica moralità.
Dunque la nozione di negozio contrario al buon costume comprende (oltre ai negozi che infrangono le regole del pudore sessuale e della decenza) anche i negozi che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in un determinato momento ed ambiente (Cass., ordinanza 8169/2018).
Ne consegue che l’accordo tipico tra prostituta e cliente non trova riconoscimento civilistico giacchè l’eventuale contratto formalizzato sarebbe nullo, “tamquam non esset”: come mai stipulato. Questo significa che nel caso in cui, dopo aver consumato la prestazione, la prostituta non riceva la somma pattuita, non troverà tutela nell’ordinamento (non potrà mai adire l’Autorità Giudiziaria affinchè venga ingiunto al cliente il pagamento della somma pretesa).
Dello stesso senso, il cliente che ha preliminarmente pagato la prostituta la quale non ha consumato il rapporto pattuito, non avrà diritto alla ripetizione dell’indebito (nulla gli verrà restituito ex lege).
E’ dunque chiaro che, allo stato, l’ordinamento cela una contraddizione: da una parte permette l’attività di meretricio come qualsiasi altra lecita attività di libera iniziativa economica. D’altra parte, però, giustifica un vuoto di tutela dell’eventuale accordo insito all’attività medesima che, addirittura, ben potrebbe rappresentare fonte di reddito tassabile e fatturabile.
Posto che laddove vigono antinomie ordinamentali è sempre auspicabile una riforma, a parere di chi scrive l’indirizzo da intraprendere potrà essere determinato soltanto da una presa di posizione, dove il discrimine della scelta è rappresentato dall’attribuzione di valori ai beni giuridici tutelati dalle norme in questione.
E’ quella classica situazione dove non esistono zone di grigio. E’ ancora più importante preservare la morale pubblica e il buon costume oppure la società può dirsi moralmente evoluta per conferire dignità e libertà di determinazione ai singoli individui?
Io un’idea ce l’avrei e si chiama “diritto del lavoro”.
A presto
MN