L’attività del medico chirurgo estetico assume peculiarità del tutto proprie rispetto al tema della responsabilità di qualsiasi altro professionista medico.
In effetti per molto tempo la chirurgia estetica è stata esclusa dalla medicina ordinaria, posto che nasceva non tanto per offrire una cura quanto, piuttosto, per migliorare l’aspetto fisico di chi vi si sottoponeva, non rispondendo pertanto all’esigenza primaria di salvaguardare la salute.
In realtà, coerentemente con la logica comune secondo la quale il benessere estetico trova una sua collocazione nell’ambito della salute del paziente, a partire dagli anni ’90 anche la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere a questa branca una sua posizione all’interno del sistema tradizionale della scienza medica e, quindi, della responsabilità ad essa connessa.
In realtà, coerentemente con la logica comune secondo la quale il benessere estetico trova una sua collocazione nell’ambito della salute del paziente, a partire dagli anni ’90 anche la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere a questa branca una sua posizione all’interno del sistema tradizionale della scienza medica e, quindi, della responsabilità ad essa connessa.
Occorre prendere le mosse dal fatto che, in linea di principio, la responsabilità di chi esercita una professione medica non varia in base al tipo di specializzazione ma è di tipo extracontrattuale. Questo significa che l’obbligo al risarcimento del danno sorge in considerazione del fatto che si è commesso un fatto illecito. A questo genere di responsabilità la legge associa un termine entro il quale il diritto al risarcimento può essere fatto valere dal paziente ed è di 5 anni. Inoltre è proprio il paziente che agisce per ottenere il risarcimento, su cui grava l’onere della prova, a dover dimostrare il fatto illecito commesso dal medico.
A questo regime giuridico fanno eccezione tutti i casi in cui il paziente abbia stabilito con il proprio medico un rapporto fiduciario. Ciò accade con molta più facilità nell’attività del chirurgo estetico, laddove l’intervento non abbia natura curativa ma, al contrario, è frutto di un vero e proprio accordo delle parti. Ebbene in questo caso il rapporto è di tipo contrattuale, con termine decennale di prescrizione e presunzione di colpa in capo al medico, il quale ha l’onere di provare di aver agito correttamente.
La colpa del chirurgo estetico
La colpa professionale, deve essere valutata sulla base delle regole tecniche che caratterizzano il genere di attività. Pertanto anche il chirurgo estetico risponde in tutte le ipotesi di inosservanza e violazione delle specifiche regole cautelari di condotta proprie della chirurgia estetica, settore specialistico di riferimento. Questo in quanto non ogni danno è risarcibile ma solo quello che si ponga in un rapporto di collegamento con la condotta tenuta dal professionista.
Il consenso informato rappresenta un peculiare aspetto della responsabilità del medico chirurgo, in quanto è considerato il criterio di valutazione per l’accertamento di una responsabilità.
Generalmente il diritto all’autodeterminazione, che legittima la scelta di sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico, è un diritto del tutto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute il quale, reputato di primaria importanza nella gerarchia costituzionale, giustifica il trattamento sanitario in assenza di consenso o parte di esso quando assolutamente necessario per la vita o incolumità fisica del paziente.
Tali considerazioni non sono però universalmente valide, atteso che si riferiscono soltanto agli interventi necessari e non anche a quelli non necessari, come nel caso di intervento estetico, dove l’unico fine terapeutico è l’eliminazione di inestetismi, fonte di disagio psicologico. Nella maggior parte dei casi, infatti, questi trattamenti consistono in operazioni non necessarie che, per tale ragione, devono essere precedute da un’informazione puntuale e dettagliata sui loro concreti effetti migliorativi dell’aspetto della persona. Il paziente deve essere informato in maniera completa non solo sull’effettivo conseguimento del miglioramento fisico, ma anche sui rischi di un possibile peggioramento delle sue condizioni estetiche.
Soltanto allora, le eventuali conseguenze negative dell’estetica del paziente, che erano state debitamente prospettate e che non sono riconducibili a negligenza del sanitario, ricadono sul medesimo paziente, senza che possa attribuirsi alcuna responsabilità al medico.
Al contrario, sarà possibile imputare la responsabilità al chirurgo estetico quando vi sia stata una mancanza o incompletezza dell’informazione che il medico è tenuto a fornire al paziente, a cui si accompagni un aggravamento dell’inestetismo che si mirava a rimuovere. Inoltre deve presumersi che il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso se l’informazione gli fosse stata fornita correttamente.
MN