Le regole che disciplinano l’interrogatorio dell’indagato, contenute agli articoli 64 e 65 del codice di rito, rappresentano i principali diritti che spettano all’indagato e che fanno parte di quello che è comunemente definito come “diritto di autodifesa”.
Dall’interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l’indagato decida liberalmente di renderle. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
L’indagato, prima che abbia inizio l’interrogatorio, deve ricevere una serie di avvisi, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei suoi confronti:
a) E’ avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) E’ avvertito che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda;
c) Se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone.
A questo punto, il Pubblico Ministero, prima di rivolgere domande all’indagato, deve rendergli noto “in forma chiara e precisa” il fatto che gli è attribuito, deve indicargli gli elementi di prova esistenti contro di lui e comunicargli le fonti, salvo che ciò non comporti un pregiudizio per le indagini.
L’interrogato può rifiutare di rispondere a tutte le domande o ad alcune soltanto di essere. Se i fatti che egli ammette sono a lui sfavorevoli si ha una “confessione”.
Occorre precisare che l’indagato non ha un obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità. Tuttavia il consiglio è quello di tacere piuttosto che rendere dichiarazioni false. Se infatti la falsità sarà accertata, costituirà la prova della non attendibilità delle dichiarazioni rese.
Come si viene a conoscenza dell’interrogatorio?
Il Pubblico Ministero che intenda sottoporre l’indagato ad interrogatorio deve fargli notificare un “invito a presentarsi”, con il quale sarà avvertito dell’obbligo di presentarsi per sottoporsi ad interrogatorio e gli verrà esposta una “sommaria enunciazione del fatto” (addebito provvisorio) quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. Lo scopo dell’addebito provvisorio è garantire al massimo l’indagato, permettendogli di concordare col difensore la linea difensiva. Tale avviso deve essere notificato all’indagato, di regola, almeno tre giorni prima di quello fissato per l’interrogatorio e almeno ventiquattro ore prima al difensore.
A presto
MN