L’oblazione è una causa di estinzione del reato contravvenzionale, che si perfeziona attraverso il pagamento di una somma di denaro determinata a favore dello Stato. E’ quindi applicabile soltanto alle fattispecie di reato che prevedono la pena dell’arresto o dell’ammenda od entrambe alternativamente.
Tale istituto è disciplinato agli articoli 162 e 162 bis del codice penale, nelle duplice accezione obbligatoria e facoltativa.
Oblazione obbligatoria
Qualora la contravvenzione preveda la sola pena dell’ammenda, l’imputato ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere l’estinzione del reato a seguito del pagamento di 1/3 del massimo edittale della pena prevista, oltre alle spese processuali. Il Giudice, infatti, non avrà il potere discrezionale di limitare l’esercizio del diritto bensì svilupperà un mero controllo formale sulla sussistenza dei presupposti.
Tra i reati estinguibili mediante l’oblazione obbligatoria:
– Art. 703 c.p. Accensioni ed esplosioni pericolose;
– Art. 730 c.p. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive;
– Art. 734 c.p. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali;
– Art. 716 c.p. Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di minori;
Oblazione facoltativa
L’art. 162 bis c.p. disciplina l’ipotesi oblativa riferita ai reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda. In tal caso il Giudice, qualora venga richiesta, valuterà discrezionalmente l’opportunità di concedere l’estinzione del reato sulla base della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell’imputato, mediante il pagamento della metà del massimo edittale della pena, oltre alle spese del procedimento. Il suo esercizio è precluso in caso di applicazione della recidiva reiterata, nell’ipotesi in cui l’imputato sia dichiarato delinquente abituale o professionale, o nel caso in cui permangano conseguenza dannose o pericolose del reato.
Tra i reati estinguibili attraverso l’oblazione facoltativa:
– Art. 650 c.p. Inosservanza degli ordini delle Autorità;
– Art. 658 .p. Procurato allarme presso l’Autorità
– Art. 659 c.p. Disturbo delle persone o del riposo delle persone
– Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose
Procedimento
La domanda di oblazione può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Il Giudice, prima di concedere l’estinzione del reato, deve poter escludere la sussistenza di cause di proscioglimento allo stato degli atti. L’estinzione del reato si perfeziona con il pagamento della somma stabilita dal giudice nel termine da lui indicato, attraverso f23.
A presto
MN