MINORE IN FLAGRANZA DI REATO: COSA ACCADE?

Le misure previste per il minorenne colto in flagranza di reato seppur rispecchino quelle previste per gli adulti, possono essere adottate soltanto quando ricorrano presupposti molto più stringenti e che limitano notevolmente le ipotesi in cui è possibile darne applicazione.
Di seguito le misure precautelari applicabili al minore in flagranza di reato:

1) ARRESTO

L’arresto del minore è sempre facoltativo. Infatti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nell’esercizio della facoltà di arresto, devono tenere conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore.

Inoltre, l’arresto è consentito solo se il reo viene colto in flagranza di uno dei delitti per i quali è possibile la custodia cautelare. Quindi:

– tutti i delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni;

– i reati di furto aggravato (eccetto quando sia di speciale tenuità), rapina, estorsione, cessione di armi illegali, spaccio di stupefacenti e violenza sessuale.

2) FERMO

Il fermo di persona gravemente indiziata di grave delitto è ammesso quando sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga.

E’ disposto dal Pubblico Ministero mentre la Polizia Giudiziaria ha facoltà di procedere al fermo, prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, quando:

– sopravvengano elementi per ritenere fondato il pericolo di fuga;

– manchi il tempo per attendere il provvedimento del PM.

In relazione al minorenne il fermo può essere disposto per uno dei delitti previsti per l’arresto, purchè la pena non sia inferiore nel minimo a due anni di reclusione.

Nel caso in cui sia stato eseguito un arresto o un fermo:

– la Polizia Giudiziaria deve dare immediata notizia al pubblico ministero, all’esercente la potestà genitoriale (o affidatario), e informare i servizi minorili;

– Il pubblico ministero pone immediatamente in libertà se ritiene che la misura precautelare sia stata eseguita fuori dai casi previsti dalla legge o ritenga di non applicare una misura cautelare oppure dispone che venga condotto presso un centro di prima accoglienza o una comunità o presso l’abitazione familiare (dove vi deve rimanere a sua disposizione). Tale scelta deve essere effettuata dal pubblico ministero in considerazione della eventuale impossibilità della famiglia di esercitare sul minore una funzione educativa.

3) L’ACCOMPAGNAMENTO

Tale misura ha finalità sia precautalere, sia di tutela del minore. In caso di flagranza, la Polizia Giudiziaria può accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

In altri termini, la Polizia Giudiziaria, in caso di flagranza, può scegliere discrezionalmente tra l’esecuzione dell’arresto o dell’accompagnamento e ciò in considerazione alle esigenze educative e alla personalità del minore.

In tale caso la Polizia Giudiziaria:

– può trattenere il minore non oltre le dodici ore;

– deve avvisare il PM e l’esercente la potestà genitoriale;

– infine, deve consegnarlo ai genitori (o all’affidatario), con l’ammonimento di tenerlo a disposizione del PM.

Tuttavia, se non è possibile invitare l’esercente la potestà genitoriale o l’affidatario a prenderlo in consegna o se questi risultano inidonei, il pm può disporre che il minore venga condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità (pubblica o autorizzata).

Quali sono gli adempimenti successivi a queste misure?

Il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari la convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento entro le 48 ore dalla avvenuta esecuzione di una delle dette misure precautelari. Il giudice, a seguito della richiesta del pubblico ministero, fissa un’udienza che dovrà essere comunicata al pubblico ministero e ai servizi minorili e notificati al difensore e agli esercenti la potestà.

L’udienza, si conclude con la convalida o il rigetto della richiesta del pubblico ministero. Vi può anche essere l’emissione da parte del giudice di un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare. Egli può infatti impartire al minore alcune prescrizioni da rispettare, può disporgli l’obbligo di permanenza in casa, il collocamento in comunità e, infine, la custodia cautelare in carcere.

A presto

MN