Come ogni dramma teatrale gode della poliedricità delle proprie maschere, così l’uso della finzione nelle condotte di vita può sovrapporsi, quale apparenza di rilevante entità, al substrato di verità. Così accade per l’uso della pistola giocattolo.
Ma poggiando per un attimo l’arma della metafora, andiamo per gradi.
Armi: quali sono?
Una prima e generica classificazione delle armi ci viene fornita dal combinato disposto di cui agli artt. 585 e 704 del codice penale.
In particolare:
– Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
– Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo;
– Le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti;
In realtà, la disciplina sulle armi è contenuta per lo più nella legge 18 aprile 1975 n. 110, la quale opera una fondamentale qualificazione:
1) Armi proprie
Con tale nozione si intende qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l’offesa alla persona. Tra queste, ad esempio, le armi da sparo, le armi bianche (pugnali, sciabole, coltelli, spade), i congegni esplodenti e le armi chimiche. Per la maggior parte il loro utilizzo è subordinato alla concessione di licenza.
2) Armi improprie
Queste ultime, al contrario, sono strumenti capaci di offendere, provocare lesioni, ma in realtà non ne è la loro funzione tipica e primaria. Insomma, non sono state congeniate per ledere. La categoria è molto ampia e solo a scopo esemplificativo: oggetti contundenti, tirapugni, mazze, catene, bulloni, martelli.
E’ importante sapere che il possesso o l’uso delle armi possono dar luogo ad una serie di reati o, talvolta, possono configurarsi anche soltanto quali aggravanti di fattispecie autonome di reato.
Solo per fare degli esempi, con riguardo alle armi proprie, configura il reato di “porto abusivo di armi” (art. 699 c.p.) portare un’arma fuori dalla propria abitazione, quando non si ha la necessaria licenza dell’Autorità.
Dà luogo invece al reato previsto all’art. 4 della legge summenzionata, ovverosia “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”, portare armi improprie fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Insomma, circolare per le strade con al seguito un lungo coltello da cucina può essere legittimo motivo di “chiarimenti” da parte della Polizia di sicurezza. Occorre fornire alle Autorità un giustificato motivo per non vedersi contestata la contravvenzione. Ad esempio si potrà dimostrare che il coltello è utile al lavoro che si sta svolgendo o che è necessario per la funzione primaria alla quale l’oggetto stesso è preordinato.
L’uso dell’arma, come si è già detto, può comportare inoltre un aumento della pena prevista per altre ipotesi di reato. Ciò accade, comunemente, quando vengano provocate lesioni con l’uso delle armi oppure quando le stesse vengano adoperate per commettere azioni violente o minacciose o nel caso di omicidio preterintenzionale.
Ma tutto questo è applicabile anche a chi possiede una “semplice” pistola giocattolo? Del resto essendo essa soltanto un’innocua riproduzione non potrà dirsi pericolosa.
Pistola giocattolo
In effetti la detenzione di una pistola giocattolo non può assumere rilevanza penale se non viene alterata. Essa, se realizzata in metallo, deve avere la canna completamente ostruita, non in grado di incamerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.
E’ proprio il “tappo rosso” a rendere riconoscibile la finzione, con la conseguenza che il possesso o il qualsivoglia uso della pistola giocattolo diviene inoffensivo: l’oggetto oltre a non avere l’attitudine a ledere, non può nemmeno sortire alcun timore.
Diversa è l’ipotesi in cui la pistola giocattolo sia sprovvista del tappo rosso. In tal caso, infatti, non sarà possibile riconoscere la natura “giocattolo” dell’arma. Essa seppur inoffensiva dal punto di vista prettamente fisico o materiale, potrà sortire gli effetti psicologici del suo uso improprio. Dipende quindi dal suo utilizzo.
La Corte di Cassazione si è di recente espressa sul punto (Cass. pen., 465946/2018; Cass. pen. 6955/2019), rilevando che l’uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma, sprovvisto di tappo rosso, sia usato nei delitti di rapina aggravata.
In buona sostanza non è reato portare con sé una pistola giocattolo, anche se priva del tappo rosso. Tuttavia in quest’ultimo caso assume rilevanza penale se viene utilizzata per determinare l’effetto intimidatorio tipico dell’arma.
Poniamo il classico esempio dell’automobilista infuriato che minaccia altro utente della strada esibendo la pistola giocattolo priva del tappo rosso. In quest’ultimo caso il conducente sarà perseguibile per il reato di minaccia aggravata dall’uso dell’arma.
Lo stesso se la medesima pistola giocattolo venisse utilizzata per una rapina in banca: l’assenza del dispositivo di identificazione non renderà capaci i soggetti rapinati di avvedersi della fictio. Dunque si configurerà una rapina aggravata dall’uso dell’arma.
Pertanto il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prevede che la pistola giocattolo debba essere riconosciuta come tale. In caso contrario non può dirsi innocua ma può avere attitudine intimidatoria al pari di un’arma reale, con la conseguenza di poter configurare elemento costitutivo di un reato o una sua circostanza aggravante.
Per concludere come abbiamo iniziato, tra l’essere e il non essere esiste l’apparenza, ed essa inganna. Indossare una maschera può essere pericoloso: tutti finiamo per diventare quello che fingiamo di essere.
A presto
MN