Il Ministero dell’Interno individua nel termine “cittadinanza” il rapporto tra un individuo e lo Stato, uno status denominato “civitatis”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La cittadinanza italiana si acquista:
– Iure sanguinis: quando si nasce o si è adottati da cittadini italiani;
– Iure soli: quando si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o quando questi sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
Esistono anche altre circostanze alle quali la legge italiana associa il diritto alla cittadinanza:
– per matrimonio: è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente dopo 2 anni dalla celebrazione.
– per residenza: può essere richiesta dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni e sono in possesso di determinati requisiti
Non tutti sanno, però, che il richiedente la cittadinanza italiana deve dimostrare il possesso di determinati requisiti e l’assenza di motivi ostativi al riconoscimento.
In particolare occorre dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica e di non avere precedenti penali. Questi ultimi, infatti, rappresentano uno dei motivi più frequenti di rigetto da Parte del Ministero dell’Interno.
Precludono l’acquisto della cittadinanza per matrimonio:
• La condanna per delitti contro la personalità dello Stato;
• La condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione;
• La condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad 1 anno di reclusione da parte di un’autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.
Sono invece ostativi alla cittadinanza per residenza precedenti penali, anche lievi, ma indicativi di mancanza d’integrazione o ripetuti.
In questi casi occorre valutare la situazione, chiedendo la riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza qualora ne ricorrano i requisiti. Soltanto una volta “pulito” il casellario giudiziale, infatti, sarà possibile rivolgere la domanda e quindi ottenere la cittadinanza italiana.
A presto
MN
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