La rogatoria è lo strumento tradizionale dell’assistenza giudiziaria reciproca tra diversi paesi. Permette lo svolgimento all’estero di atti processuali relativi a un procedimento incardinato nel paese richiedente, in particolare e più frequentemente per la raccolta delle prove. Rappresenta una richiesta convenzionalmente trasmessa attraverso i canali diplomatici, anche se sempre più spesso i trattati di mutua assistenza giudiziaria e gli accordi internazionali richiedono che gli Stati parte designino un’autorità centrale (generalmente il Ministero della Giustizia) a cui inviare la richiesta, fornendo così un’alternativa ai canali diplomatici. Le autorità centrali sono responsabili di ricevere le richieste di mutua assistenza giudiziaria, e scelgono o di eseguirle o di trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. In alcuni casi, le autorità giudiziarie dello Stato richiedente possono comunicare direttamente con l’autorità centrale.
Quali sono le forme di assistenza?
Le attività giudiziarie che i paesi possono delegarsi sono le più svariate e incidono sui procedimenti nazionali. La Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, ad esempio, prevede espressamente alcune di queste attività:
– Trasferimento temporaneo di persone detenute a scopo di indagine;
– Audizione per videoconferenza, affinchè le autorità giudiziarie di un altro Stato membro possano ascoltare un testimone o un perito per videoconferenza;
– Consegne controllate nell’ambito di indagini su reati passibili di estradizione;
– Squadre investigative comune;
– Indagini segrete, effettuate da agenti che agiscono sotto copertura o falsa identità;
– Intercettazione delle telecomunicazioni.
Con la direttiva 2014/41/UE è stato istituito, e introdotto nel maggio 2017, l’Ordine Europeo d’Indagine (OEI), sostituendo la rogatoria tra i paesi membri. Trattasi di una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro per far eseguire misure investigative per raccogliere prove in materia penale in un altro paese dell’Ue. La differenza con la rogatoria è che l’OEI rende più semplice la cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base del principio del “reciproco riconoscimento”, obbligando l’autorità di esecuzione a riconoscere e garantire l’esecuzione della richiesta dell’altro paese.
Quando può essere rifiutata una rogatoria?
L’assistenza può essere rifiutata da una Stato in due occasioni:
1) se la richiesta riguarda un reato che lo Stato richiesto considera un reato politico, un reato connesso ad un reato politico;
2) se lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo paese (compresi gli interessi economici).
Infine anche se non esiste una previsione specifica che preveda il rifiuto della rogatoria per motivi di diritti umani, una richiesta dovrebbe essere rifiutata se la sua esecuzione può violare i diritti umani.
A presto
MN
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