Regole di comportamento in semilibertà

La semilibertà è una particolare modalità di esecuzione della pena detentiva che comporta la concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Dunque ha una funzione fortemente risocializzante e rieducativa.

L’art. 50 dell’ordinamento penitenziario prevede tre distinte fattispecie per cui è applicabile la semilibertà:

1) In sostituzione di pene detentive brevi (arresto o reclusione non superiore a sei mesi), sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale;

2) Come strumento del trattamento risocializzativo “progressivo”, si applica ai condannati a pene medio-lunghe in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento.

3) Come “surrogato” dell’affidamento in prova al servizio sociale, qualora manchino i presupposti per la concessione di tale misura. In tal caso il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena

La domanda di ammissione al regime di semilibertà è proposta dal condannato, o dal suo difensore, al Tribunale di sorveglianza competente sul luogo di espiazione della pena.

Ma quali sono le regole che il condannato in semilibertà deve rispettare e la cui violazione comporta la revoca della misura?

1) Deve rispettare il programma di trattamento approvato dal Magistrato di sorveglianza, dove sono dettate tutte le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dellìistituto, nonché quelle relative all’orario di uscita e di rientro.

2) Deve dimostrare di essere idoneo al trattamento. Infatti il Giudice è tenuto ad effettuare una penetrante indagine degli atteggiamenti del semilibero, delle condizioni in cui la misura ha avuto svolgimento, delle prospettive per un futuro miglioramento della gestione stessa, nonché dei fatti che possono aver inciso su una non corretta gestione del programma di trattamento;

3) Deve rispettare gli orari di rientro in Istituto penitenziario. Il condannato che si rende assente dall’Istituto, senza giustificato motivo, per oltre dodici ore, è punibile a titolo di evasione (art. 385 c.p.). Se l’assenza ingiustificata è contenuta nelle dodici ore, il semilibero è punito in via disciplinare.

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a quarantacinque giorni l’anno, durante le quali è sottoposto al regime della “libertà vigilata”. Le prescrizioni concernenti tale regime sono determinate dal magistrato di sorveglianza. Il mancato tempestivo rientro dalla licenza è valutato dalla legge allo stesso modo dell’ingiustificata assenza dall’istituto.

A presto

MN