La sospensione della patente può essere irrogata quale sanzione accessoria in caso di violazione del Codice della strada. La durata dipende dalla gravità dell’infrazione commessa.
Di seguito alcuni dei casi per i quali può essere comminata la sospensione della patente:
- eccesso di velocità;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida in stato di alterazione per uso di droghe
- incidente stradale
- partecipazione a corse clandestine
- guida senza patente valida, se non è possibile disporre il fermo del veicolo
- guida di un veicolo per cui non si possiede l’abilitazione
- mancato rispetto del limite di potenza o di velocitàmassima di un veicolo per i neopatentati
- guida contromanocon scarsa visibilità
- mancata precedenza
- passaggio con il semaforo rossoo quando un agente del traffico lo vieta
- sorpasso vietato o pericoloso
- uso del telefoninoalla guida
- mancato uso delle cinture di sicurezza
- rifiuto di custodire veicolosequestrato o suo utilizzo abusivo
- guida con carta di circolazione o con patente sospesa
Tuttavia, qualora la sospensione della patente costituisca pena accessoria per un commesso reato, essa non fa parte dell’accordo tra le parti in caso di patteggiamento. Pertanto il provvedimento con il quale viene irrogata ben può essere impugnato. A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 37628/2021), che peraltro ribadisce la necessità che la sospensione della patente per due anni debba essere adeguatamente motivata dal giudice sulla base di tre criteri:
1) Gravità della violazione;
2) Entità del danno;
3) Pericolo di reiterazione della violazione.
Dunque la mancanza o l’esiguità della motivazione in ordine a tali parametri potranno rappresentare motivi di impugnazione del provvedimento di sospensione.
A presto
MN