Ai sensi dell’art. 85 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”.
La capacità di intendere e volere è considerata normalmente esistente quando il soggetto agente abbia la maturità fisico psichica convenzionalmente fissata al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Essa va però valutata anche in relazione al singolo fatto concreto e nel momento in cui il fatto è stato commesso. Questo in quanto esistono condizioni di natura fisiologica, patologica o tossica, anche momentanee, in grado di escludere o diminuire la capacità di intendere e volere e, conseguentemente, modificare in mejus il giudizio di rimproverabilità all’autore del fatto. Tra queste, l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti.
Tali circostanze sono regolate dal legislatore in considerazione del legame che spesso sussiste con la commissione di reati. In presenza di queste circostanze il codice detta una differente disciplina a seconda che lo stato tossico sia accidentale, volontario o colposo, preordinato a commettere un reato, abituale o, infine cronico.
1) UBRIACHEZZA (o intossicazione da stupefacenti) ACCIDENTALE – Art. 91 c.p.
Quando l’ubriachezza o l’intossicazione da sostanze deriva da caso fortuito o forza maggiore esclude l’imputabilità del reato. Deve quindi essere causata da un fatto imprevedibile o incalcolabile. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per errore scusabile, si scambi dell’alcool puro per una bevanda analcolica. Se l’ubriachezza o l’intossicazione non sono piene, la pena è diminuita.
2) UBRIACHEZZA (o intossicazione da stupefacenti) VOLONTARIA O COLPOSA – Artt. 92 c. 1 – 93 c.p.
La colpevolezza non è esclusa, ma si risponde del reato a titolo di dolo o di colpa, se lo stato di incapacità è stato provocato volontariamente o per errore determinato da colpa. E’ il caso di chi, per il puro gusto di farlo o per semplice imprudenza o negligenza, in un primo momento si ubriaca e successivamente commette un reato non programmato al momento del porsi in stato di ubriachezza.
3) UBRIACHEZZA PREORDINATA – Art. 92 c. 2 c.p.
Quando ci si pone in stato di ubriachezza allo scopo di commette un reato (che non si sarebbe in grado di compiere in condizioni di sobrietà) o di prepararsi una scusa, la pena per il reato commesso è aumentata.
4) UBRIACHEZZA (o intossicazione da stupefacenti) ABITUALE – Art. 94 c.p.
Quando il reato è compiuto in stato di ubriachezza o intossicazione di stupefacenti e l’autore del fatto è dedito al consumo di sostanze alcoliche ed è in frequente stato di ubriachezza la pena è aumentata ed è possibile applicare la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o della libertà vigilata.
5) CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O DA SOSTANZE STUPEFACENTI -Art. 95 c.p.
Si ha cronica intossicazione quando l’intossicazione, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fonte ad una vera e propria malattia psichica, tale da giustificare una diminuzione o la totale esclusione dell’imputabilità per la completa incapacità di intendere e volere.
Occorre tenere ben distinta la cronica intossicazione, capace di comportare una diminuzione della pena o la sua esclusione, dalla ubriachezza abituale che, se accertata, provoca un aggravio di pena. Quest’ultima, infatti, è caratterizzata da elementi che, pur denotando una consuetudine di vita, non escludono la valenza accidentale dei fenomeni tossici, assenti negli intervalli di astinenza durante i quali il soggetto recupera la pienezza delle capacità intellettive e volitive. Di qui, stante la maggior partecipazione volitiva, si giustifica l’aggravio di pena.
La cronica intossicazione, al contrario, si concretizza in un vero e proprio stato patologico: è un’alterazione e degenerazione fisica psichica permanente che sussiste anche a seguito dell’eliminazione della sostanza alcolica.
Nella prassi, la distinzione tra ubriachezza abituale, implicante un aggravamento della pena, e la vera e propria intossicazione cronica, che esclude l’imputabilità, non è agevole e necessita dell’intervento di una consulenza tecnica medico legale.
A presto
MN